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Varata la legge Comunitaria che detta i principi e criteri per l’attuazione della direttiva 2009/28/Ce in materia di energia.

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L'aula del Senato a Palazzo Madama. REUTERS/Alessandro Bianchi
Il Piano di azione nazionale sull’energia, che deve essere consegnato all’Unione europea entro il 30 giugno 2010 dovrà garantire un equilibrato sviluppo dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali del pacchetto 20-20-20.

Fonte: Geotermia News.it

Autore: Redazione

Il 12 maggio il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge Comunitaria che nel corso della discussione nei due rami del parlamento si è arricchito di ben 46 articoli (da 9 iniziali a 55) e del mandato di recepimento di 51 direttive europee (da 3 a 10 nell’allegato A e da 7 a 51 nell’allegato B). Tra gli articoli, in particolare il n.17 detta i principi e criteri per l’attuazione della direttiva 2009/28/Ce in materia di energia, la cosiddetta direttiva “rinnovabili”.

Tra i princìpi e criteri direttivi che il governo è tenuto a seguire per la predisposizione del decreto

legislativo di attuazione della suddetta direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (il cui termine ultimo è fissato per il 5 dicembre 2010) vi è quello di <<garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, anche attraverso interventi regolatori da parte dell’Autorità per l’energia su indirizzi del Ministero dello sviluppo.

 

Nella redazione del Piano di azione nazionale sull’energia, che deve essere consegnato all’Unione europea entro il 30 giugno 2010, e che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, si dice che si dovrà garantire un equilibrato sviluppo dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali del pacchetto 20-20-20 in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici.

Si raccomanda inoltre la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevedendo il solo ricorso alla dichiarazione di inizio attività (Dia) per gli impianti per la produzione di energia elettrica sino alla potenza massima di 1 MWe.

Inoltre in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, dovranno essere inseriti, ove possibile, impianti e sistemi di produzione di energia elettrica e climatizzazione tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Si dovrà inoltre promuovere l’integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di distribuzione e trasporto di energia.

Dovrà infine essere adeguato e potenziato il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, dell’efficienza e del risparmio energetico.

Così come dovranno essere rivisti gli incentivi per gli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas, promuovendo soprattutto impianti in asservimento alle attività agricole da parte di imprenditori agricoli e prevedere la corresponsione della tariffa onnicomprensiva di 0,28 eurocent/kWh per impianti di produzione di energia che usano alcol etilico di origine agricola.

Tra i principi da seguire nel recepimento della direttiva rinnovabili vi è anche quello di favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali.