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Un altro contributo alla diffusione delle pompe di calore

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Grazie alla delibera 56/2010 dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas viene rimosso il limite di potenza di 3,3 kW, che colpiva l’utilizzatore della pompa di calore.

Fonte: Geotermia News.it

Autore: Redazione

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Uno degli utilizzi del calore geotermico ancora poco sfruttato è quello dell’uso diretto per la climatizzazione degli ambienti domestici e anche industriali attraverso le pompe di calore.

Le pompe di calore geotermiche combinano una pompa di calore con un sistema progettato per scambiare (assorbire o cedere) calore con il terreno o con una massa d’acqua. Un importante vantaggio dell’impiego delle pompe di calore sta nel fatto che il sistema consente di fornire più energia (sotto forma di calore ceduto o assorbito) di quella elettrica necessaria al suo funzionamento, che pur tuttavia è necessaria.

Con la recente delibera 56/2010 l’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas (AEEG) ha provveduto a rimuovere la penalizzazione tariffaria cui potevano essere soggetti i proprietari di pompe di calore.

Nel caso di consumi elettrici fino a 3,3 kW, l’attuale disciplina già consente l’attivazione di una fornitura separata per l’alimentazione della pompa di calore.

Con la delibera 30/2008 l’Autorità per l’Energia aveva, infatti, introdotto la possibilità di installare un secondo contatore con tariffa BTA, nel caso di utilizzo di un impianto a pompa di calore destinato alla climatizzazione invernale, permettendo quindi di avere un contatore destinato esclusivamente a questo uso e di non dover sottostare agli scaglioni di consumo previsti dalle tariffe D2 e D3.

La tariffa D2 è applicata ai contratti stipulati nelle abitazioni di residenza con impegno di potenza non superiore ai 3 kW, mentre la D3 è applicata ai contratti stipulati nelle abitazioni di residenza con impegno di potenza superiore a 3 kW e a quelli stipulati per le abitazioni non di residenza.

La delibera stabiliva, infatti, che "In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 3,3 kW, può essere richiesta l’installazione, di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all’alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile".

Con la recente delibera 56/2010 si è invece esteso la possibilità di richiedere una seconda fornitura per l’utilizzo delle pompe di calore nelle abitazioni, anche alle utenze domestiche con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, senza per altro essere obbligati alla tariffa D3, per l’aumento della potenza impegnata richiesto dal maggior carico elettrico della pompa di calore.

Il vantaggio per l’utente domestico sta nel fatto che questo secondo punto di prelievo può essere legato ad una tariffa per usi diversi BTA1/2/3, che prevede un importo fisso per kWh, circa 11 centesimi, che oltretutto, nel caso dell’applicazione in ambito residenziale continua a godere

dell’IVA agevolata al 10%.

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha riconosciuto che <<la diffusione di pompe di calore, con funzione di riscaldamento degli ambienti, consente al contempo il conseguimento di obiettivi di risparmio di energia primaria, di incremento nell’utilizzo di energia rinnovabile e di contenimento delle emissioni climalteranti, caratterizzandosi quindi come tecnologia atta a fornire un contributo al raggiungimento del cosiddetto obiettivo 20-20-20 definito a livello di Unione Europea>>.

Inoltre l’AEEG riconosce che <<l’impiego di pompe di calore si mostra competitivo anche economicamente rispetto alla soluzione tradizionale basata sull’impiego di caldaie alimentate a gas, anche ad alto rendimento, in corrispondenza di elevati valori di fabbisogno termico abitativo ovvero di elevati consumi di energia primaria>>.

Per questo motivo ha ritenuto che fosse necessario <<consentire la diffusione delle pompe di calore per il riscaldamento anche nel caso di clienti finali che abbiano un elevato livello di assorbimento di potenza e di consumo di energia elettrica>>

Quindi con la delibera 56/2010 emanata il 19 aprile viene rimosso il limite di potenza di 3,3 kW, che colpiva l’utilizzatore della pompa di calore e si legge in una nota dell’Autorità << l’eliminazione del vincolo della potenza disponibile contribuirà a promuovere una maggiore diffusione delle pompe di calore, per riscaldare o rinfrescare le abitazioni, permettendo sia un risparmio economico che il contenimento delle emissioni di gas serra.>>