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Pronto il dm Edifici, fine dell’energia autocertificata

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Sono in arrivo modifiche al dm 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»

Fonte: Italia Oggi

Autore: Cinzia De Stefanis

Precluso in caso di vendita al proprietario degli immobili di poter optare per un’autodichiarazione sull’appartenenza alla classe energetica più bassa, evitando così la certificazione energetica del tecnico abilitato. Come anticipato da ItaliaOggi il 14/9/2012, sono in arrivo modifiche al dm 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» da parte di un provvedimento interministeriale (Mise, Trasporti e Ambiente) diffuso nei giorni scorsi e trasmesso alla Conferenza delle Regioni per l’approvazione . Si deve ricordare che la certificazione energetica è obbligatoria nel caso di richiesta di incentivi o agevolazioni pubbliche per la riqualificazione degli edifici esistenti (detrazioni del 55% e premio conto energia impianti fotovoltaici). Il dm si è reso necessario dopo il deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia Ue del 26 aprile 2012 per l’incompleto recepimento della direttiva 2002/91/Ce. La direttiva 2002/91/Ce è stata recepita nel nostro ordinamento con dlgs 19 agosto 2005 n. 192 (e successive modifiche). Il provvedimento, definisce chiaramente gli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica, escludendo dagli stessi solo quegli edifici per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica. Tra gli edifici esentati risultano: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili; nonché ruderi e immobili venduti nello stato di «scheletro strutturale». Inoltre vengono meglio specificati i ruoli degli enti tecnici, Cti, Enea e Cnr, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica nel caso si utilizzino i metodi più rigorosi o quelli semplificati. È stata inoltre dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che gli enti devono rendere disponibili, tra questi raccolte di casi di studio e fogli di calcolo.