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L’Ue sottopone a registrazione l’importazione dei moduli fotovoltaici cinesi

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La Commissione europea nel 2012 dispone – attraverso regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi – che le importazioni di moduli fotovoltaici siano registrate.

Fonte: Greenreport

Autore: Eleonora Santucci

La Commissione europea nel 2012 ha aperto un procedimento antidumping e uno di antisovvenzioni relativamente alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Cina. E lo ha fatto perché le importazioni di tali moduli possono provocare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Adesso dispone – attraverso regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi – che le importazioni di tali prodotti siano registrate. Il tutto al fine di garantire che, se dall’inchiesta dovesse risultare la necessità di istituire dazi antidumping e/o antisovvenzioni, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, se sono soddisfatte le condizioni necessarie.
Il prodotto sottoposto a registrazione (che corrisponde all’oggetto delle inchieste) è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle e wafer del tipo utilizzato in tali moduli o pannelli (le celle e i wafer sono di spessore non superiore a 400 μm). Ma la registrazione non riguarda i caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle, sono portatili e caricano apparecchi elettrici o batterie; i prodotti fotovoltaici a film sottile e quelli in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici la cui funzione non è quella di generare elettricità e che consumano l’elettricità generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino.
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Secondo il regolamento di base antidumping e di quello antisovvenzioni la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti delle stesse a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
La Commissione europea dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di dumping e di sovvenzione degli esportatori arrecano all’industria dell’Unione un grave pregiudizio difficilmente rimediabile. Nelle denuncie e nelle successive comunicazioni riguardanti le richieste di registrazione (presentate dalla EU ProSun per conto di produttori che rappresentano oltre il 25% della produzione totale dell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave) le prove relative al prezzo e al volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011.
Nonostante il calo delle importazioni in termini assoluti registrato nel 2012, la quota di mercato delle importazioni del prodotto è aumentata ulteriormente. Il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto hanno avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati sul mercato dell’Unione e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria di quest’ultima. Le prove consistono nei dati contenuti nelle denuncie e nelle successive comunicazioni riguardanti la registrazione e sono anche suffragate da informazioni fornite dall’industria dell’Unione e da fonti pubbliche.
La Commissione, inoltre, dispone di sufficienti elementi di prova (contenuti nella denuncia antidumping e nella successiva corrispondenza) del fatto che gli importatori sapessero o dovessero sapere che gli esportatori esercitavano pratiche di dumping che arrecavano o potevano arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione. Da vari articoli apparsi per lungo tempo nella stampa emerge che l’industria dell’Unione subiva probabilmente un pregiudizio dovuto alle importazioni in dumping dal paese interessato. Infine, data l’entità del dumping praticato, si può ragionevolmente supporre che gli importatori conoscessero o dovessero conoscere la situazione.