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La Regione destina 2.800.000,00 euro al fondo di garanzia per le energie rinnovabili

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La Regione con questo bando intende favorire attraverso la concessione della garanzia l’accesso alle fonti finanziarie per le PMI, enti locali, aziende sanitarie ed ospedaliere, le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative, le associazioni e società sportive dilettantistiche

Fonte: Regione Toscana

Autore: redazione

 

La Regione Toscana con Decreto n. 1004/2014 destina 2.800.000,00 euro al fondo di garanzia per le energie rinnovabili.
La Regione con questo bando intende favorire attraverso la concessione della garanzia l’accesso alle fonti finanziarie per le PMI, enti locali, aziende sanitarie ed ospedaliere, le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative, le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite all’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 829 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato “legge finanziaria 2003”) e le persone fisiche che vogliono investire nella riqualificazione energetica e nell’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’intervento è regolato dal D.P.G.R. n. 35/R del 8/7/2013 “Regolamento di attuazione dell’ articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66. Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili”.
Le garanzie sono concesse, a valere sul Fondo, su finanziamenti/operazioni di leasing e prestiti partecipativi (quest’ultimi solo nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche) ai soggetti beneficiari per investimenti finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici ed ai progetti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare, anche previa rimozione di elementi in cemento dalle coperture degli edifici, su edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situati nel territorio regionale.
La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino all’60% dell’ammontare dell’esposizione – per capitale e interessi contrattuali e di mora – del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.
L’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario è fissato in misura pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti finanziamenti garantiti dalla Misura.
La garanzia può essere rilasciata su finanziamenti di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni.

Clicca qui per scaricare il decreto e l’allegato , oppure vai alla sezione documenti scientifici