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La liberalizzazione dell’attività geotermica ha comunque delle regole che tutelano i territori

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La richiesta di permessi di ricerca da parte delle aziende interessate non implica necessariamente e automaticamente che possano seguire le fasi di perforazione

Fonte: GeotermiaNews

Autore: Redazione

E’ capitato piuttosto di frequente – negli ultimi mesi – di leggere sulla stampa interventi preoccupati e interrogazioni di consiglieri regionali e comunali riguardo alle richieste di permessi di ricerca per lo sfruttamento della risorsa geotermica.

E’ recente la notizia di un’interrogazione presentata dal consigliere del gruppo consiliare dell’Italia dei valori di Murlo, Alessio Manetti, in merito a ricerche geotermiche che la società Sorgenia avrebbe intenzione di effettuare nel territorio senese riguardante i Comuni di Monticiano, Murlo e Sovicille e sul versante grossetano nel Comune di Civitella Marittima.

In effetti l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’impatto ambientale è rilevabile sia sul Burt regionale che sul sito del comune di Murlo, con l’indicazione dei termini previsti per la presentazione di osservazioni che – in questo caso – è entro il 4 di marzo del 2011.

Così come si legge sempre nel Burt della Regione Toscana di un avviso dell’istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “S. Cipriano” presentato da Geoenergy s.r.l. nel territorio della Provincia di Pisa nei Comuni di Lajatico, Volterra e Montecatini Val di Cecina e nel territorio della Provincia di Firenze nei Comuni di Montaione e Gambassi Terme e che tale progetto è in libera consultazione presso gli uffici competenti della Regione.

Consultando il sito della Regione Toscana, alla sezione relativa alla Via, si trovano anche tutti i procedimenti (una trentina) relativi alla verifica di assoggettabilità delle richieste per permessi di ricerca presentati da svariate aziende che si sono conclusi e sui quali gli uffici si dovranno esprimere. Richieste che riguardano Comuni delle province di Grosseto, Siena, Pisa, Livorno e Firenze. A queste richieste non è detto – come ha avuto modo di specificare l’assessore competente Anna Rita Bramerini- che necessariamente segua il permesso di ricerca.

«Quella in corso – aveva dichiarato l’assessore in risposta ad una interrogazione dei consiglieri regionali del Pdl Claudio Marignani e Nicola Nascosti- è una prima fase di studio, che dura in media quattro anni, e che viene autorizzata previa verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione, procedura che richiede obbligatoriamente il parere del Comune interessato.
Se al termine di questa prima fase di ricerca si rendesse necessario approfondire l’analisi e procedere dunque con alcuni saggi esplorativi di perforazione, occorrerà fare nuova richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale e anche in tal caso è previsto il rilascio del parere del Comune interessato.»
 

Tutto questo avviene in forza dell’aggiornamento della normativa relativa all’utilizzo della risorsa geotermica, ovvero il decreto legislativo n.22 del 11 febbraio 2010 che apre il campo della ricerca e pone sia la fase di ricerca che poi eventualmente di coltivazione in un regime di concessione e non di autorizzazione considerando la risorsa come patrimonio indisponibile dello Stato.

In sostanza, la pubblica amministrazione “concede” al privato di poter esercitare tale attività solo assicurandosi che l’interesse pubblico sia adeguatamente perseguito e per questo impone al “concessionario” specifiche condizioni e modalità di controllo per lo sfruttamento del giacimento.

Per effetto, inoltre, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (cd. Bassanini), le funzioni di rilascio e controllo relative a permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche in terraferma, sono delegate alle Regioni.

Sono quindi le Regioni che verificano le eventuali condizioni per rilasciare i permessi di ricerca in concessione alle aziende che lo richiedono.

Anche i canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, nonché i contributi per la produzione di energia elettrica, sono devoluti alle Regioni. Le risorse geotermiche ad alta entalpia restano, pertanto, patrimonio indisponibile dello Stato; ma la loro gestione, in terraferma, è delegata alle singole Regioni.

Ma è del tutto evidente, dal momento che questi percorsi sia nella fase di verifica dell’assoggettabilità alla procedura di VIA, sia nella eventuale successiva VIA, possono avvenire solo dopo il rilascio del parere del Comune interessato, qualora un’amministrazione non avesse intenzione di concedere permessi per tali attività dispone di tutti gli strumenti per poterla bloccare in fase di istruttoria.