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Risposte a quesiti e rettifiche di provvedimenti: buone nuove per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

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Non è soggetta al pagamento dell’Iva l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal sole e non autoconsumata e si recuperano i termini per il rilascio dei titoli di efficienza energetica per i risparmi ottenuti con le pompe di calore.

Fonte: Geotermia News

Autore: Redazione

Il primo provvedimento della non assoggettabilità all’Iva della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e venduta al Gse, deriva da una risoluzione (la numero 88/2010) dell’Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito formulato dallo stesso Gestore dei Servizi Energetici.

Il quesito posto riguardava la tariffa fissa omnicomprensiva corrisposta dal Gse alle persone fisiche e agli enti non commerciali per l’energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW posti al servizio dell’abitazione o dell’immobile dell’ente. Si chiedeva, cioè, all’Agenzia delle entrate se questa tariffa non fosse da ritenersi esente ai fini dell’applicazione dell’Iva, perché la vendita di quell’energia non era da considerarsi come svolgimento di un’attività commerciale abituale.

In questi casi si presume, infatti, che l’impianto venga utilizzato sostanzialmente in un contesto privatistico, anche se la quota che eccede l’autoconsumo viene immessa in rete e su questa il Gse eroga una tariffa omnicomprensiva, così come previsto dai regolamenti.

Un’interpretazione che è stata sostanzialmente accolta dall’Agenzia delle Entrate; pertanto il trattamento fiscale individuato per la produzione di energia elettrica da fonte solare, nei casi in cui è esente dall’applicazione Iva, viene esteso alla produzione di energia elettrica da tutte le altre fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Riguardo al tema dell’efficienza energetica l’Autorità per l’Energia ha pubblicato una delibera (la EEN 14/10) in cui si opera una “Rettifica di errori materiali” e si fanno alcune integrazioni ad una precedente deliberazione.

Con questa nuova delibera l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato tre nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relativi all’installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso civile, all’applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e all’applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. Le tre nuove schede vanno a rettificare e integrare quanto previsto nelle schede 26, 21-bis, 22-bis che sono finalizzate alla quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad interventi utili per una gestione più efficiente dell’energia e quindi al conseguimento dei certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica), ossia crediti che possono in seguito essere rivenduti.

In particolare per gli interventi che ricadono nel campo di applicazione della scheda tecnica n. 26, ovvero i sistemi centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, applicabile anche alle pompe di calore geotermiche, l’errore che viene corretto riguarda l’unità di misura relativa alla potenza nominale.

Per i tre valori di potenza elettrica nominale, indicati con i parametri Perisc, Peacs, Peraffr, l’ unità di misura indicata come “[kWhe]” è stata sostituita, infatti, con “[kWe]”.

Un’altra integrazione inserita nella delibera, consente inoltre agli operatori di presentare “entro la data ultima del 31 gennaio 2011 richieste di verifica e certificazione relative ad interventi valutabili con la scheda tecnica n. 26 e che abbiano iniziato a generare risparmi solo a partire dal 15 ottobre 2007.

Il motivo di questa integrazione risiede nel fatto che l’Autorità per l’energia ritiene opportuno evitare penalizzazioni per gli operatori che hanno realizzato interventi che ricadono nell’ambito di applicazione della scheda tecnica n. 26 prima della sua pubblicazione.

In questo modo la rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti sulla base della metodologia di valutazione prevista potrà quindi essere fatta a consuntivo, offrendo agli operatori l’opportunità di accedere ai titoli di efficienza energetica, che altrimenti non sarebbe stato possibile ottenere.