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Nuove opportunità per l’utilizzazione del calore geotermico

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Grazie alle semplificazioni introdotte dalle norme di riordino dell’intero comparto geotermico

Fonte: GeotermiaNews

Autore: Redazione

Dallo scorso 11 marzo sono divenute operative le regole del Dlg 22/2010 (pubblicato in GU il 24 febbraio) che modifica il quadro normativo delle risorse geotermiche, abrogando la vecchia legge 896/1986.

Il decreto è stato emanato su delega della Legge sviluppo (legge 99/2009) e introduce una semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi sia agli impianti ad alta entalpia, definiti di interesse nazionale, sia a quelli a media e bassa entalpia che sono invece definiti di interesse locale.

Gli impianti sui giacimenti ad alta entalpia restano pertanto patrimonio indisponibile dello Stato ma la loro gestione, in terraferma, è comunque delegata alle singole Regioni.

L’obiettivo dichiarato degli strumenti legislativi posti in essere è quello di raddoppiare entro breve tempo il contributo della geotermia alle fonti rinnovabili, che rappresenta, nella situazione attuale il 10% dell’energia risultante da fonti rinnovabili nel nostro paese. Un ruolo importante potrà essere rappresentato dall’utilizzo di questa fonte di energia, di cui l’Italia è ricca, non solo per la produzione di elettricità ma anche come fonte diretta di calore.

Oltre al riordino del quadro normativo relativo alla geotermia per usi elettrici nel decreto viene, infatti, dato ampio risalto anche alla produzione di energia geotermica per usi non elettrici.

Si parla di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico e ne viene descritta in maniera particolareggiata la tipologia.

Si tratta dei casi che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW

termici, che si possono ottenere dai reflui dei fluidi geotermici alla temperatura convenzionale di 15°C. O tramite pozzi non profondi più di 400 metri realizzati a scopi di ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

Sono infine considerate piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate

tramite l’installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza però effettuare il prelievo e la re-immissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.

Quindi per le pompe di calore geotermiche si prevedono forme semplificate di autorizzazione sia che si trovino in aree caratterizzate in ambienti geotermici anomali, quali quelli caratteristici delle aree utilizzate per la produzione di energia elettrica, sia che si trovino in aree dove è comunque possibile sfruttare il gradiente tra il sottosuolo e l’aria esterna per applicazioni ad uso di privati cittadini, quali il riscaldamento o il raffrescamento di edifici, serre ed impianti sportivi ecc.

Le autorità competenti a tale scopo sono le Regioni o altri enti da esse delegati, che adotteranno discipline specifiche per l’autorizzazione ma comunque semplificate e non si prevede comunque l’applicazione della Via regionale.

Semplificazioni che introdotte assieme agli incentivi previsti per le fonti energetiche rinnovabili e per l’efficienza energetica, potranno quindi favorire lo sviluppo del settore.