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Impianti termici, costi più bassi e controlli semplificati sotto 100Kw

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Definite le procedure per manutenzione e ispezioni secondo le norme Ue, previsto un catasto per il monitoraggio: regolamento domani in CdM

Fonte: Edilportale

Autore: Paola Mammarella

L’Italia allinea alle norme europee le procedure per l’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Con lo schema di regolamento che sarà discusso domani in Consiglio dei Ministri, quasi tutti gli impianti beneficeranno di misure semplificate, con una conseguente riduzione dei costi delle ispezioni.
Lo schema di regolamento è stato predisposto per evitare la procedura di infrazione europea dopo che la Commissione Ue aveva evidenziato la non completa attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, recepita nell’ordinamento italiano dal D.lgs 192/2005 e la mancanza di misure per le ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d’aria di potenza superiore a 12 Kw in grado di valutare l’efficienza dell’impianto e di proporre miglioramenti.
Sono previste misure semplificate per gli impianti di potenza inferiore a 100Kw che, come si legge nella relazione illustrativa, sono il 90% del totale. Se il testo dovesse ricevere il via libera del CdM, i controlli sarebbero annuali solo per gli impianti con una potenza maggiore o uguale a 100 Kw. Negli altri casi la cadenza sarebbe invece biennale o quadriennale.
Dato che i cittadini pagano alla Pubblica Amministrazione un “bollino” per i costi di gestione delle ispezioni e che il costo è commisurato al numero dei controlli, la riduzione delle ispezioni farà presumibilmente scendere il costo del bollino.
La bozza fissa poi i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti responsabili delle attività di manutenzione e ispezione e i valori massimi delle temperature ambientali che, durante la climatizzazione invernale, non devono superare i 18 gradi negli edifici industriali o artigianali e i 20 gradi negli immobili diversi. Durante la climatizzazione estiva non si può scendere invece sotto i 26 gradi. In tutti i casi sono previsti due gradi di tolleranza e deroghe motivate dalle destinazioni d’uso.
La norma dovrebbe ora ricevere l’ok del CdM insieme al regolamento che fissa i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici).
Requisiti per l’esercizio, la conduzione e la manutenzione dell’impianto
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma.
Il terzo responsabile comunica in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli. Nei condomini, il delegante deve autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare gli interventi entro 10 giorni dalla comunicazione.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza. Il suo ruolo è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Controllo e manutenzione degli impianti termici
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni, le operazioni devono essere eseguite secondo le istruzioni del fabbricante.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono dichiarare le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale frequenza vadano effettuate.
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, che va consegnato in caso di trasferimento dell’immobile.
Durante gli interventi di controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante il sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua.
I controlli sull’efficienza energetica vanno inoltre effettuati al momento della prima messa in esercizio dell’impianto, in caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione o in occasione di interventi che non rientrano tra quelli periodici.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell’Allegato B, che non possono essere riparati con operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni dal controllo.
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali sono stati rilevati valori dell’efficienza energetica inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%.
Le unità cogenerative per le quali i valori dell’efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
Tempistica dei controlli di efficienza energetica
I controlli sull’efficienza energetica hanno periodicità annuale, biennale o quadriennale a seconda della tipologia e della potenza degli impianti, così come indicato nell’Allegato A. In generale, i controlli sono annuali solo per gli impianti con potenza maggiore o uguale a 100 Kw, mentre sono più dilazionati al decrescere della potenza.
Ispezione degli impianti termici
Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10kW e climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12kW e comprendono una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico e una consulenza sui possibili interventi di miglioramento del rendimento energetico.
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW è sufficiente il rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile, che può quindi sostituire l’ispezione.
Le ispezioni sono programmate in base ad una scala di priorità. In primo luogo vanno ispezionati gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o siano emersi elementi di criticità, poi quelli dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni, quelli dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, gli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW, gli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e infine quelli dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW.
Requisiti dei soggetti che effettuano leispezioni
Come indicato dall’allegato C della bozza di regolamento, deve esserci indipendenza tra chi effettua l’ispezione dell’impianto e i soggetti che partecipano alla sua progettazione, installazione e manutenzione.
Il soggetto deve inoltre disporre di una formazione tecnica e professionale di base, della conoscenza delle norme sugli impianti da ispezionare e di una pratica sufficiente. È inoltre necessario l’aggiornamento continuo e, se si tratta di un’impresa privata o di uj libero professionista, dell’assicurazione di responsabilità civile.
Catasto degli impianti termici e competenze territoriali
Per garantire il monitoraggio, le Regioni e le Province Autonome devono istituire un catasto territoriale degli impianti termici, interconnesso con quello relativo agli attestati di prestazione energetica.
Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’Ambiente una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, che deve essere aggiornato con cadenza biennale. In generale, il periodo di riferimento della stagione termica inizia il primo agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell’anno successivo.
Nell’adottare provvedimenti attuativi della Direttiva 2002/91/CE, le Regioni devono garantire una certa omogeneità di contenuti sul territorio nazionale. Tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle caratteristiche edilizie possono ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire i controlli, fissare requisiti minimi di efficienza energetica migliorativi rispetto a quelli della norma nazionale e istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.