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Il solare è più light

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Agevolazioni per la termodinamica. Una risoluzione del Gse estende l’applicazione della detrazione del 55% anche agli impianti solari termodinamici per la sola parte termica

Fonte: Italia Oggi

Autore: Fabrizio G. Poggiani

Detrazione del 55% estesa alle spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico a concentrazione solare, ma in misura pari al rapporto tra l’energia di natura termica prodotta rispetto a quella complessivamente sviluppata dall’impianto stesso. Questa la precisazione fornita ieri, con la risoluzione n. 12/E, dall’Agenzia delle entrate avente ad oggetto il riconoscimento del bonus del 55% per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, per la produzione di energia termica ed elettrica, di cui al comma 346, art. 1, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
Il chiarimento è stato fornito dall’agenzia quale consulenza giuridica nell’ambito di una risposta a un’istanza di interpello presentata da un’associazione che, sulla base della direttiva Ue 2009/28/Ce e delle risposte fornite dall’Enea a specifici quesiti, riteneva possibile l’applicazione della citata detrazione anche per l’installazione dei sistemi termodinamici a concentrazione solare, utilizzati per la sola produzione di acqua calda, in quanto assimilabili ai pannelli solari e, di conseguenza, rientranti nelle fattispecie indicate dal comma 346, art. 1 della legge finanziaria 2007.
Peraltro, sul punto è opportuno evidenziare che, con apposito documento di prassi (risoluzione 20/05/2008 n. 207/E), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica dà diritto solo alla tariffa incentivante (Conto Energia), disposta dal comma 2, dell’art. 7, dlgs n. 387/2003, ma non al bonus fiscale del 55%, previsto per gli interventi di risparmio energetico, di cui al r comma 344, art. 1 della legge n. 296/2006. Le Entrate, in merito all’impianto termodinamico, hanno evidenziato che la legge finanziaria richiamata ha inquadrato, tra le spese destinate al risparmio energetico, anche quelle relative all’installazione di pannelli solari destinati alla produzione di acqua calda per usi domestici e/o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ; ricovero e cura, istituti scolastici e università, nel limite del tetto di spesa non superiore a 60 mila euro.
In aggiunta, le Entrate hanno precisato che l’Enea (nota del 25/11/2010) ha confermato l’assimilazione dei sistemi termodinamici ai pannelli solari, se detti sistemi sono utilizzati per la sola produzione di acqua calda,con l’ulteriore necessità, al fine di ottenere la detrazione (art. 8, dm 19/0212007), di entrare in possesso della vigente certificazione di qualità europea riferita ai collettori solari (EN 12975) o equipollente, se approvata dal medesimo ente.
Per quanto indicato, l’Agenzia delle entrate conferma che le spese, destinate alla realizzazione e/o l’installazione di detto impianto, possono essere ricondotte tra quelle relative agli interventi destinatari del bonus del 55%, sussistendo le altre condizioni per la fruizione, in quanto assimilabili a quelle sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici, ma limitatamente alla produzione di energia termica.
Di conseguenza, due sono le ulteriori importanti precisazioni: la prima è che la quota di detrazione deve essere determinata tenendo conto della percentuale derivante dal rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto, la seconda che detta quota detraibile deve essere ripartita in dieci quote costanti (come avvenuto per il 2008 e 2009), anziché cinque, per gli impianti realizzati nel corso del 2011, dopo l’intervento di proroga, di cui al comma 48, dell’arto 1, della legge 220/2010 (legge di stabilità per il 2011).