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I condomìni verdi come una spa

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Risoluzione dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione delle imposte. Ritenuta d’acconto al 4%

Sull’Iva la produzione di energia equiparata alle società

Fonte: Italia Oggi

Autore: di Roberto Rosati

Il condominio che produce energia fotovoltaica per venderla, oppure con impianti di potenza superiore a 20 kw, è equiparato a una società commerciale agli effetti dell’Iva delle imposte sui redditi. Pertanto deve fatturare l’energia che immette in rete al Gestore dei servizi energetici (Gse), il quale deve operare, sulla tariffa incentivante, la ritenuta d’acconto del 4% prevista per i contributi erogati dagli enti pubblici.
Lo chiarisce l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 84/E del 10 agosto 2012, rispondendo al quesito del Gse che sollecitava un’integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 46/2007, al fine di precisare come debba essere considerato il condominio nel caso in cui utilizzi un impianto, di potenza fino a 20 kw in relazione al quale opti per la cessione alla rete dell’energia prodotta, oppure di potenza superiore a 20 kw. L’istante, in proposito, esprimeva l’avviso che nel caso in cui il condominio sia il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW con autoconsumo parziale dell’energia prodotta, oppure di un impianto di potenza inferiore o pari a 20 kW, ma attraverso il quale venga realizzata una cessione totale al mercato dell’energia prodotta, si sarebbe in presenza di una società di fatto svolgente attività di impresa.
Nella risposta, l’Agenzia rammenta di avere già chiarito nella citata circolare, in relazione ai condomini che realizzano un impianto di potenza fino a 20 kw per destinare l’energia prodotta alle necessità condominiali, che ai fini fiscali il trattamento è analogo a quello previsto per le persone fisiche e gli enti non commerciali, aggiungendo che, in tal caso, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non autoconsumata, sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso in proporzione alle quote di proprietà.
È stato così indirettamente affermato che il condominio, in considerazione della sua natura giuridica, è estraneo all’attività di produzione di energia, poiché gli effetti economici e fiscali si producono direttamente sui singoli condòmini.
Allo stesso modo, qualora negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che, in base alla circolare 46, integrano lo svolgimento di un’attività commerciale abituale di produzione e vendita di energia, ossia un impianto di potenza fino a 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, oppure di potenza superiore ai 20 kw, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge tale attività, per cui occorre individuare il soggetto a cui attribuire il reddito d’impresa.
In proposito, l’agenzia ritiene che, a prescindere dalla modalità con cui si perfeziona il contratto sociale, si concretizzi una società di fatto, assimilata ai fini reddituali alle snc e dotato di soggettività passiva ai fini Iva. Nella fattispecie, osserva l’agenzia, si è in presenza di un accordo che configura una società di fatto tra i condòmini, dalla quale sono esclusi coloro che non hanno approvato la decisione dell’assemblea e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento.
Di conseguenza, tale società di fatto deve adempiere gli obblighi Iva ed emettere fattura nei confronti del Gse, in relazione all’energia che immette in rete; il Gse, da parte sua, opererà sulla tariffa incentivante erogata la ritenuta di cui all’art. 28 del dpr 600/73. Sebbene la risoluzione si fermi qui, le ulteriori conseguenze che dovrebbero derivarne sul piano fiscale sono la soggettività Irap della «società condominiale» e la natura di redditi di partecipazione dei proventi erogati ai condomini.