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Fotovoltaico con obbligo di Iva

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Corte Ue. Vincolo di «partita» nel caso in cui tutta l’energia prodotta sia venduta stabilmente al gestore

Il produttore può recuperare l’imposta sull’investimento

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Luca De Stefani

Rientra nella nozione di attività economica, rilevante ai fini Iva, «lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo», se l’energia elettrica prodotta viene «ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità». Questa regola vale anche se la quantità di energia prodotta è «costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto». Sono queste le conclusioni della sentenza C-219/12 della Corte Ue di ieri, su una causa che riguarda un caso austriaco, ma che vincola alla stessa soluzione anche i giudici degli altri Stati Ue, per situazioni simili (si veda per l’Italia la circolare delle Entrate 19 luglio 2007, n. 46/E).
Il caso trattato riguarda un privato che ha installato nel 2005 un impianto fotovoltaico sul tetto della propria casa in Austria. Tutta l’energia elettrica prodotta (inferiore al proprio fabbisogno privato) viene ceduta in rete (applicandoci l’Iva, previa apertura della relativa partita Iva), in base a un contratto stipulato a tempo indeterminato con una società del settore. L’energia necessaria alle esigenze domestiche viene riacquistata dalla stessa società, allo stesso prezzo al quale è stata ceduta. L’autorità tributaria austriaca ha negato al gestore il rimborso dell’Iva pagata per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico, perché nello sfruttamento di quest’ultimo «non aveva esercitato un’attività economica». Quindi, non si è ritenuto sufficiente a questi fini lo "sfruttamento" dell’impianto e la cessione dell’intera energia prodotta. Secondo la Corte, però, «un’attività siffatta dev’essere considerata rientrante nella nozione di attività economiche», se è esercitata al fine di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. In base all’articolo 4, paragrafo 2, della sesta direttiva Ue, infatti, si considera «attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità», indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Per sostenere che lo sfruttamento dell’impianto fotovoltaico, installato sul tetto dell’edificio a uso abitativo di proprietà del suo gestore, avviene al fine di ricavarne introiti, è «irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti». Ciò vale anche se la quantità di energia elettrica prodotta è sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche. L’attività di cessione, infatti, è "indipendente" da quella dell’acquisto per proprie esigenze domestiche, quindi, il rapporto tra le due quantità è irrilevante per la «qualificazione come attività economica di tale attività di cessione».
Considerando che il contratto di accesso alla rete è stato concluso a tempo indeterminato, poi, la cessione in rete dell’energia prodotta avviene in maniera permanente e non soltanto occasionale, generando così una remunerazione che è stabile. Il gestore dell’impianto, quindi, esercita un’attività economica e deve essere considerato soggetto passivo d’imposta. Gli spetta il rimborso dell’Iva pagata per l’impianto.