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Bonus verde. In vigore il Dm 6 agosto che riduce la documentazione da presentare

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Una scorciatoia per il 55%
Iter semplificato per caldaie, pannelli solari e doppi vetri

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: ­Giovanni Tucci

Semplificate le procedure per ottenere
la detrazione fisca­le del 55% sul risparmio energetico daI
decreto dell’Economia e finanze 6 agosto 2009, che va a modificare il
regolamento, da­tato 19 febbraio 2007. Tra le no­vità di
spicco c’è il fatto che da ieri – 11 ottobre – non occorre più
allegare alla certificazione dei produttori di finestre con doppi o
tripli vetri le certifica­zioni delle singole componenti (vetri e
profiati), nell’ambito della richiesta di detrazione re­lativa
alla coibentazione degli edifici (comma 345, articolo 1 della
Finanziaria 2007).

Analogamente, per i (rari) pannelli
solari realizzati in autocostruzione (cioè con “il fai da te”),
è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del
vetro solare e delle strisce assorbenti, rilasciata da un laboratorio
certificato. Ba­sta produrre l’attestato di parte­cipazione a
uno specifico cor­so di formazione da parte del soggetto
beneficiario.

Si tratta in entrambi i casi di
un’ulteriore agevolazione: già il decreto Economia e finanze 7
aprile 2008 aveva stabilito che dal 2008 non era più necessario
predisporre l’attestato di qualificazione energetica per infissi
vetrati e pannelli solari termici: bastava la compilazione
dell’al­legato F al regolamento per la detrazione del 55 per
cento.

Per quanto attiene invece alla
sostituzione di caldaie “nor­mali” con modelli a
condensa­zione; si precisa che le caldaie possono essere non solo
ad ac­qua (le più diffuse), ma anche ad aria. Si tratta di
modelli riser­vati all’industria e ai grandi cen­tri
commerciali. Direttamente conseguente è l’altra aggiunta al decreto:
le valvole termostatiche debbono essere installate dolo «ove
tecnicamente compatibili» (e dunque non sulle cal­daie ad aria).
A scanso di equi­voci, occorre chiarire che l’ob­bligo di
installazione delle val­vole permane comunque sui vecchi
caloriferi in ghisa, privi di “attacchi” adeguati, perché
con qualche spesa in più resta pur sempre possibile adattarli. Viene
sostituito poi l’allegato H del regolamento con l’allega­to I al
decreto. Entrambi trattano delle prestazioni delle pom­pe di
calore e sono identici, sal­vo il fatto che sono previsti
pa­rametri più facili da raggiunge­re per i modelli
aria-acqua.

Eliminate poi le duplicazio­ni
inutili: l’asseverazione di un tecnico abilitato di rispondenza
dell’intervento alle pre­scrizioni (che va comunque conservata ed
esibita solo in caso di controlli fiscali), può essere sostituita
dall’analogo documento che doveva essere già rilasciato dal
direttore dei lavori. In alternativa può esse­re anche inserita
nella relazio­ne che il proprietario dell’edi­ficio doveva
già depositare presso le amministrazioni competenti, attestante la
competenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia (articolo 28, comma 1, della legge 10/1991).

Infine, vengono prescritte le
metodologie di calcolo del­le prestazioni energetiche contenute
nel Dpr 59/2009: una aggiunta superflua, poiché il decreto è già
entrato in vigore il 25 giugno 2009, e quindi era già norma cogente.
Il Dpr fa ri­ferimento alle norme UNI/TS 11300, parti 1 e 2,
sulla determi­nazione del fabbisogno di energia termica, di
energia primaria e dei rendimenti. Presto uscirà anche la UNI/TS
11300 – parte 3 – che riguarderà gli apparecchi per la
climatizza­zione estiva e occorrerà ade­guarsi anche a essa.

L’unica doccia fredda per il
contribuente è la conferma che la detrazione del 55% non è
cumulabile con gli incrementi delle tariffe incentivanti (fino ­al
30%) concessi a chi installa il fotovoltaico migliorando
contemporaneamente l’effi­cienza energetica dell’edificio di
almeno il 10 per cento.