Semplificate le procedure per ottenere
la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico daI
decreto dell’Economia e finanze 6 agosto 2009, che va a modificare il
regolamento, datato 19 febbraio 2007. Tra le novità di
spicco c’è il fatto che da ieri – 11 ottobre – non occorre più
allegare alla certificazione dei produttori di finestre con doppi o
tripli vetri le certificazioni delle singole componenti (vetri e
profiati), nell’ambito della richiesta di detrazione relativa
alla coibentazione degli edifici (comma 345, articolo 1 della
Finanziaria 2007).
Analogamente, per i (rari) pannelli
solari realizzati in autocostruzione (cioè con “il fai da te”),
è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del
vetro solare e delle strisce assorbenti, rilasciata da un laboratorio
certificato. Basta produrre l’attestato di partecipazione a
uno specifico corso di formazione da parte del soggetto
beneficiario.
Si tratta in entrambi i casi di
un’ulteriore agevolazione: già il decreto Economia e finanze 7
aprile 2008 aveva stabilito che dal 2008 non era più necessario
predisporre l’attestato di qualificazione energetica per infissi
vetrati e pannelli solari termici: bastava la compilazione
dell’allegato F al regolamento per la detrazione del 55 per
cento.
Per quanto attiene invece alla
sostituzione di caldaie “normali” con modelli a
condensazione; si precisa che le caldaie possono essere non solo
ad acqua (le più diffuse), ma anche ad aria. Si tratta di
modelli riservati all’industria e ai grandi centri
commerciali. Direttamente conseguente è l’altra aggiunta al decreto:
le valvole termostatiche debbono essere installate dolo «ove
tecnicamente compatibili» (e dunque non sulle caldaie ad aria).
A scanso di equivoci, occorre chiarire che l’obbligo di
installazione delle valvole permane comunque sui vecchi
caloriferi in ghisa, privi di “attacchi” adeguati, perché
con qualche spesa in più resta pur sempre possibile adattarli. Viene
sostituito poi l’allegato H del regolamento con l’allegato I al
decreto. Entrambi trattano delle prestazioni delle pompe di
calore e sono identici, salvo il fatto che sono previsti
parametri più facili da raggiungere per i modelli
aria-acqua.
Eliminate poi le duplicazioni
inutili: l’asseverazione di un tecnico abilitato di rispondenza
dell’intervento alle prescrizioni (che va comunque conservata ed
esibita solo in caso di controlli fiscali), può essere sostituita
dall’analogo documento che doveva essere già rilasciato dal
direttore dei lavori. In alternativa può essere anche inserita
nella relazione che il proprietario dell’edificio doveva
già depositare presso le amministrazioni competenti, attestante la
competenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia (articolo 28, comma 1, della legge 10/1991).
Infine, vengono prescritte le
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche contenute
nel Dpr 59/2009: una aggiunta superflua, poiché il decreto è già
entrato in vigore il 25 giugno 2009, e quindi era già norma cogente.
Il Dpr fa riferimento alle norme UNI/TS 11300, parti 1 e 2,
sulla determinazione del fabbisogno di energia termica, di
energia primaria e dei rendimenti. Presto uscirà anche la UNI/TS
11300 – parte 3 – che riguarderà gli apparecchi per la
climatizzazione estiva e occorrerà adeguarsi anche a essa.
L’unica doccia fredda per il
contribuente è la conferma che la detrazione del 55% non è
cumulabile con gli incrementi delle tariffe incentivanti (fino al
30%) concessi a chi installa il fotovoltaico migliorando
contemporaneamente l’efficienza energetica dell’edificio di
almeno il 10 per cento.