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Negli sconti sulle ristrutturazioni possibile selezionare i pagamenti più favorevoli

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I chiarimenti delle Entrate.
Scelta sui bonifici del 36 e del 50%
Le spese effettuate dal 26 giugno sono agevolate fino a 96mila euro

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Autore: Luca De Stefani

Per le spese sulle ristrutturazioni edilizie, è possibile scegliere quali bonifici del 2012 portare in detrazione, tralasciando quelli detraibili al 36% (prima del 26 giugno 2012) e selezionando solo quelli pagati dopo, che consentono di detrarre il 50 per cento. È uno dei chiarimenti forniti ieri nella circolare delle Entrate n. 13/E.
Se un contribuente, dal primo gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, ha sostenuto spese per 48mila euro per interventi di recupero edilizio e, sullo stesso immobile, ha sostenuto, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, altri 96mila euro per altri interventi agevolati, può scegliere di detrarre solamente le spese sostenute dal 26 di giugno in poi, fruendo così della detrazione del 50% fino all’importo di 96mila euro. Nel caso di decesso del conduttore che ha ristrutturato l’immobile ricevuto in locazione, la rate residue della detrazione Irpef del 36-50% sono trasferite all’erede del conduttore, che subentra nella titolarità del contratto di locazione e che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
La dichiarazione di esecuzione dei lavori (detraibili al 36-50%) di ammontare superiore a 51.645,68 euro, non è più necessaria, neanche considerando che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l’importo massimo è stato elevato da 48mila a 96mila euro.
Se i lavori per il risparmio energetico, detraibili al 55%, sono stati conclusi alla fine del 2012 e le spese sono state "sostenute" (pagate, per le persone fisiche) sia nel 2012 che nel 2013, la scheda informativa all’Enea deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio (quindi, anche quelle pagate tra il primo gennaio 2013 e la data della spedizione). Le ulteriori spese, invece, devono essere comunicate integrando la scheda originaria, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione nella quale la spesa può essere detratta.
La scadenza il 30 giugno 2013 dell’agevolazione del 55% sul risparmio energetico rileva solo ai fini del pagamento della spesa, in quanto è il termine ultimo per effettuare il relativo bonifico e non per terminare i lavori.
Nel caso di un mutuo ipotecario, intestato al 50% fra i due coniugi, per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, in comproprietà tra i due, il coniuge non intestatario delle fatture (intestate ad uno solo) può detrarre il 50% degli interessi passivi, solo se attesta sulle fatture, che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge.
Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia sono detraibili dall’Irpef al 19% della misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico, tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.
Le "spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette sezioni primavera", per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (articolo 1, comma 630, Legge n. 296/2006 e accordo in sede di conferenza unificata del 14 giugno 2007), sono detraibili dall’Irpef come spese per l’asilo nido (articolo 1, comma 335, legge n. 266/05). Quindi, il bonus è del 19% delle spese documentate, sostenute dai genitori per il pagamento delle rette, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
Per gli immobili non locati, considerando la sostanziale equiparazione dell’Ivie e dell’Imu e il principio di sostituzione dell’imposta municipale rispetto all’Irpef e addizionali, decorre dal 2012 «anche l’esclusione dall’Irpef dei predetti immobili, soggetti all’Ivie». Quindi, se non locati, vanno comunque indicati nel modulo RW, ma non sono tassati ad Irpef e il relativo reddito non va indicato nel quadro D del modello 730 2013 e nel quadro RL di Unico PF 2013.