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Bonus casa: ecco tutte le novità (con sorprese)

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Il decreto, finalizzato a promuovere “il miglioramento della prestazione energetica degli edifici introduce importanti novità in molti settori legati all’efficienza e alle fonti energetiche rinnovabili.

Fonte: Greenreport

Autore: Fabio Tognetti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.130 del 5-6-2013) il Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), che ha ufficializzato la proroga per le detrazioni fiscali relative alle riqualificazioni energetiche (potenziate al 65%) e per quelle relative agli interventi di ristrutturazione. Il testo definitivo non presenta modifiche sostanziali rispetto ai contenuti che avevamo anticipato alcuni giorni fa.
Il decreto, finalizzato a promuovere “il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi”, introduce importanti novità in molti settori legati all’efficienza e alle fonti energetiche rinnovabili. Nel presente articolo ci concentreremo sulle novità del Decreto in materia di Detrazioni fiscali.
Detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (art. 14)
Il nuovo Decreto legge potenzia la percentuale delle spese detraibili, che passa dal 55% al 65% e proroga la detrazione di 6 o 12 mesi, in base alla tipologia degli interventi. Infatti, se si tratterà di “per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio” (art. 14 comma 2), le detrazioni saranno prorogate fino al 30 giugno 2014. Per tutti gli altri casi la proroga sarà solo fino al 31 dicembre 2013.
Resta invariata la ripartizione delle detrazioni in 10 rate annuali di pari importo.
La proroga, però, non sarà valida per le spese relative agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 14 comma 1). Questi interventi, però, possono comunque godere dell’incentivo cosiddetto Conto termico (DM 28 dicembre 2012).
Per quanto concerne la proroga di un anno relativa ai condomini, si avranno in pratica due possibilità. La prima riguarderà i casi di interventi realizzati sulle parti comuni del condominio, che, ai sensi del codice civile, significa: “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune” (come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate); “le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune” (come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune); “le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune” (come gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, ecc. e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).
Nel secondo caso, invece, sarà necessario realizzare interventi su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio: in pratica, tutti i condomini dovranno effettuare l’intervento nelle loro proprietà entro il 30 giugno 2014, pena l’impossibilità di poter usufruire della detrazione.
Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (art. 16)
Il Decreto legge proroga di 6 mesi anche le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie: sarà quindi possibile godere di questa incentivazione fino al 31 dicembre 2013. L’importo massimo di spesa rimarrà, fino a tale data, pari a 96.000 euro.
Inoltre, ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per le ristrutturazioni, è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro).
Ricordiamo infine che questo tipo di detrazioni sono sfruttabili, a determinate condizioni, anche per gli impianti fotovoltaici (vedi precedente articolo). Per cui, in considerazione dell’imminente fine del V Conto energia per il fotovoltaico, poter continuare a godere di detrazioni al 50% appare molto positivo.
Si tratta dell’ultima proroga per entrambe le agevolazioni?
In base a quanto dichiarato dal Governo, in entrambi i casi (detrazioni per le riqualificazioni energetiche e detrazioni per le ristrutturazioni) si tratterebbe dell’ultima proroga. Quindi, al termine delle suddette proroghe, gli interventi di riqualificazione e quelli di ristrutturazione confluiranno nelle detrazioni del 36%, che il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge 214/2011) ha rese stabili, inserendole nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Dpr 917/86).