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Risparmio energetico

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Infissi, caldaie, solare: altri 12 mesi con il 55%
Lo sconto va diviso in dieci rate – Quest’anno agevolati anche gli scalda acqua con pompa di calore

Fonte: Il Sole24ore

Autore: Luca De Stefani

La detrazione Irpef e Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico è stata prorogata fino alla fine del 2012 dal decreto salva-Italia (Dl 201/2011), a differenza di quella Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, ora applicabile a regime, cioè senza bisogno di proroghe. L’incentivo verde riguarda le persone fisiche, le imprese e le società, per gli interventi effettuati su qualunque tipo di immobile (non solo per le abitazioni e loro pertinenze, come per le agevolazioni generiche del 36%).
Per il 2012, le regole da seguire restano tutte invariate rispetto alla disciplina valida per l’anno scorso, compresi gli importi massimi di detrazione, gli adempimenti necessari (bonifico per le persone fisiche e i professionisti, invio consuntivo della comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori) e le modalità di ripartizione del bonus (10 anni per tutti).
L’unica variazione sostanziale è che, con la proroga al 2012 della detrazione Irpef e Ires del 55%, l’incentivo è stato esteso anche alle spese sostenute, solo nel 2012, «per interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Per individuare i limiti di spesa agevolata per questo nuovo incentivo, si deve fare riferimento a quelli previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 347, 296/2006). Quanto speso per lo scalda acqua a pompa di calore deve essere sommato alle spese per gli altri interventi agevolati nella stessa categoria, cioè le spese per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. È compresa in questa categoria anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Il totale di tutte queste spese non deve superare il limite di 54.545,45 euro, quindi, la massima detrazione Irpef e Ires del 55% è di 30mila euro, ripartibile in 10 anni nel modello 730 o in Unico.
Gli altri limiti di detrazione sono:
– 100mila euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
– 60mila euro per l’involucro di edifici (finestre comprensive di infissi, pareti e coperture su edifici esistenti);
– 60mila euro per l’installazione di pannelli solari.
In tutti questi casi, dovranno essere rispettati i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione del 55%: Dm Sviluppo 11 marzo 2008 e Dm Economia e finanze 19 febbraio 2007.
Il nuovo articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir, prevede che dal 2013 i soggetti Irpef potranno detrarre il 36% delle spese sostenute per «opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici», con particolare riferimento agli impianti basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili.
Questa nuova disciplina si applicherà solo per le spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Se non verrà prorogata al 2013 la detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, quindi, l’unica possibilità per beneficiare di sconti fiscali relativi a queste spese sarà quella contenuta, solo per i soggetti Irpef e non per quelli Ires, nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir.
Relativamente agli interventi agevolati dal 2013, si parla genericamente di «opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia», per le quali è necessario acquisire «idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».
La nuova agevolazione prevista dal 2013, infine, non prevede più la comunicazione consuntiva all’Enea e quella alle Entrate per i lavori con pagamenti a cavallo d’anno (si veda l’articolo in basso).