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Bonus energetico per molti, non per tutti

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Raffica di pareri Enea sui requisiti per accedere all’agevolazione per la riqualificazione degli edifici

Fonte: Italia Oggi

Autore: di Cinzia De Stefanis

Gli interventi di riqualificazione energetica per usufruire della detrazione del 65% debbono rispondere a determinati requisiti. Solo con il rispetto di questi il soggetto ha diritto al riconoscimento della detrazione fiscale. Nel caso di coibentazione di pareti verticali, tetti e solai gli interventi devono conferire all’edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione. I lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l’intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell’intervento. Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche. Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio ordine o collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell’elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l’efficienza energetica complessiva al termine dei lavori. Questi sono alcuni dei principi che emergono da un vademecum Enea per i lavori incentivanti aggiornato al 26 novembre 2013 con le diverse Faq redatte dai suoi tecnici in questi mesi. Il vademecum è composto da sette schede riepilogative (serramenti e infissi, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa, pannelli solari, pompe di calore, coibentazione pareti e coperture e riqualificazione globale) dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare per usufruire della detrazione del 65%. L’immobile oggetto della qualificazione energetica alla data della richiesta della detrazione del 65%, sottolineano i tecnici dell’Enea deve essere «esistente», ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. Deve essere dotato di impianto di riscaldamento. In caso di demolizione, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come «ristrutturazione edilizia» (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del dlgs 42/2004 e non ricada nella zona A del dm 1444/68) è agevolabile la ricostruzione dell’immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente. In caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti la detrazione del 65% e valida per le spese riferibili alla parte esistente A proposito del requisiti richiesti nel caso di installazione di caldaia a biomassa l’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’allegato A di cui al dm 11/03/08.